Sez. 3, Sentenza n. 20908 del 02/03/2001 Ud. (dep. 23/05/2001) Rv. 219011 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE | Artt. 1 "sexies" legge n. 431 del 1985 e 1161 cod. nav.- Contrasto con l'art. 3 Cost. - Esclusione - Fondamento.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 <<sexies>> del decreto legge n. 312 del 1985, convertito nella legge n. 431 del 1985, e 1161 cod. nav., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, in riferimento all'art. 20 della legge n. 47 del 1985, non prevedono (specie in caso di modesta entità del fatto) che la sanatoria successiva produca l'effetto estintivo del reato, per l'asserita ingiustificata disparità di trattamento rispetto a ipotetiche situazioni a questa assimilabili, atteso che - per la natura formale del reato, che si perfeziona con l'esecuzione di lavori in zona vincolata e l'occupazione abusiva, anche temporanea, dell'area demaniale - è giustificata e non irragionevole la mancata previsione legislativa di un intervento <<di favore>>.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1161, Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 sexies CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)