diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 11914 del 28/09/1998 Ud. (dep. 17/11/1998) Rv. 212052 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Reato ex art. 1 sexies legge 431 del 1985 - Fattispecie estintiva di cui all'art. 39 legge 724 del 1994 - Applicabilità - Causa estintiva di cui all'art. 22 legge 47 del 1985 - Inapplicabilità - Ragione.
Stato
decisa il 1998-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212052-01

EDILIZIA - IN GENERE

In materia paesaggistica l'autorizzazione in sanatoria di un intervento abusivamente realizzato non estingue il reato di cui all'art. 1 sexies della legge 8 agosto 1985 n. 431, poiché tale disposizione, diversamente da quanto stabilito dall'art. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (che prevede l'estinzione del reato urbanistico in caso di concessione in sanatoria), non è espressamente dettata dalla normativa. In materia l'art. 39, comma ottavo, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, che prevede tale conseguenza favorevole, si riferisce unicamente al cd. condono edilizio e non all'accertamento di conformità disciplinato dall'art. 13 legge 47 del 1985. L'unico effetto, che deriva dal provvedimento di sanatoria ambientale, è l'esclusione della rimessione in pristino dello stato dei luoghi, poiché l'amministrazione ha valutato l'opera e la ha ritenuta compatibile con l'assetto paesaggistico dell'area impegnata dall'opera stessa.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 22 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 sexies CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)