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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4392 del 21/02/2017 (Rv. 643129 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - IN GENERE | Soppressione delle USL e istituzione delle AUSL – Successione "ex lege" delle regioni o delle Gestioni stralcio nei rapporti delle USL soppresse – Conseguenze sulla prescrizione dei diritti – Atti interruttivi indirizzati alla AUSL – Inefficacia.
Stato
decisa il 2017-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643129-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - IN GENERE

In seguito alla soppressione delle USL ad opera del d.lgs. n. 502 del 1992, che ha istituito le AUSL, e per effetto degli artt. 6, comma 1, della l. n. 724 del 1994 e 2, comma 14, della l. n. 549 del 1995, si è verificata una successione "ex lege" delle regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle vecchie USL, caratterizzata da una procedura di liquidazione affidata alle gestioni stralcio, con conseguente inefficacia, per i rapporti pregressi all’istituzione delle stesse, degli atti interruttivi della prescrizione indirizzati alle AUSL e non alle predette sezioni stralcio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Proc. Civ. art. 111, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 com. 1 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)