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Sez. 2 - , Sentenza n. 20104 del 13/07/2023 (Rv. 668400 - 01)

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - IN GENERE | Soppressione delle U.S.L. - Debiti maturati successivamente alla data della loro estinzione (1° luglio 1994) - A carico delle gestioni stralcio liquidatorie istituite presso le Regioni - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668400-01

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - IN GENERE

In seguito alla soppressione delle U.S.L., la Regione, in qualità di loro successore "ex lege", è obbligata per i soli debiti sorti anteriormente alla data della loro estinzione, ossia fino al 1° luglio 1994, i quali, alla stregua della disciplina transitoria delineata dagli artt. 2, comma 14, l. n. 549 del 1995, e 6, comma 1, l. n. 724 del 1994, sono da essa assunti attraverso apposite gestioni stralcio, restando irrilevante che l'accertamento della posizione debitoria delle soppresse unità locali dovesse essere effettuato entro il 31 dicembre 1994.

Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 com. 1 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)