Sez. U, Sentenza n. 4406 del 14/04/1993 (Rv. 481816 - 01)
Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Preventivo | Causa non avente per oggetto beni immobili situati all'estero - Costituzione del convenuto straniero - Difetto di giurisdizione del giudice italiano - Mancata rituale proposizione dell'eccezione - Insussistenza di una questione di giurisdizione - Conseguenze - Regolamento preventivo di giurisdizione proposta dal cittadino italiano - Inammissibilità.
Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Preventivo
Nel caso in cui la causa non abbia per oggetto beni immobili situati all'estero ed il convenuto straniero sia costituito, il difetto di giurisdizione del giudice italiano è configurato come un'eccezione processuale di cui il convenuto medesimo ha l'esclusiva disponibilità, con la conseguenza che ove quest'ultimo non abbia proposto ritualmente tale eccezione, non si può ritenere esistente una questione di giurisdizione della quale si possa chiedere la risoluzione, tal che l'istanza di regolamento preventivo che sia stata proposta dal cittadino italiano deve essere dichiarata inammissibile per difetto del suo necessario presupposto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)