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Sez. U, Ordinanza n. 4807 del 07/03/2005 (Rv. 579448 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Proposto dal convenuto residente in Italia - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2005-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579448-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Nel vigente sistema di diritto internazionale privato, di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218, è inammissibile l'istanza di regolamento preventivo proposta dal convenuto residente in Italia. (Nel caso di specie, l'azione civile era stata esercitata in Italia in sede penale da cittadini stranieri residenti in Germania contro soggetti italiani residenti in Italia; enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno escluso che il soggetto residente in Italia fosse abilitato a proporre istanza di regolamento preventivo di giurisdizione).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 11, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 73, Cod. Proc. Civ. art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)