Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 16 giugno 1971, causa 61/70
Epigrafe
Nella causa 61-70
GIANFRANCO VISTOSI, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Wezembeek-Oppem, con l'avvocato Marcel Slusny, del Foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avvocato Ernest Arendt, Centre Louvigny 34 B/IV, rue Philippe II,
ricorrente,
contro
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Louis de la Fontaine, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Emile Reuter, 4 boulevard Rovai,
convenuta,
causa avente ad oggetto:
l'annullamento della decisione della Commissione con cui il sig. Luciano Angelino è stato nominato redattore di lingua italiana della divisione «Pubblicazioni» presso la direzione «Informazioni e mezzi d'informazione» della direzione generale «Stampa e informazioni» ;
l'annullamento della decisione con cui il ricorrente è stato esonerato dal suo incarico;
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori: A. M. Donner, presidente di Sezione; R. Monaco e J. Mertens de Wilmars (relatore), giudici;
avvocato generale: K. Roemer,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
I fatti e il procedimento si possono riassumere come segue:
paragrafo 2
Il 25 ottobre 1966, il ricorrente, inquadrato al grado A 6, veniva assegnato come redattore di lingua italiana alla divisione Pubblicazioni del servizio comune Stampa e informazioni, trasformato poi in direzione Informazioni e mezzi d'informazione della direzione generale Stampa e informazioni.
paragrafo 3
Questa destinazione non tu preceduta da un avviso di posto vacante nel quale si descrivesse il posto da occupare. Secondo il rapporto periodico relativo al ricorrente, l'impiego implicava la redazione in lingua italiana di pubblicazioni periodiche e non periodiche. In quest'ambito, il ricorrente si occupava particolarmente della rivista mensile «Comunità europee», della quale, per un certo periodo, era ufficialmente il redattore capo.
paragrafo 4
Il ricorrente assume che quest'incarico gli è stato revocato nel maggio 1970, allorché è stato assegnato alla divisione di cui egli faceva parte il sig. Angelino, dipendente di grado A 4 che in precedenza prestava servizio presso il gruppo portavoce.
paragrafo 5
Nel luglio 1969 l'Angelino veniva comandato presso il gabinetto del commissario Colonna di Paliano; scaduto il mandato del sig. Colonna, con decisione 6 maggio 1970, che sarebbe entrata in vigore il 1o luglio successivo, l'Angelino non veniva reintegrato nel suo precedente posto, ma veniva assegnato alla direzione generale Stampa e informazioni, divisione Pubblicazioni ed inviato a Roma col grado A 4. Il dipendente temporaneo che lo sostituiva presso il gruppo portavoce veniva contemporaneamente nominato in ruolo.
paragrafo 6
Dal punto di vista amministrativo, questa assegnazione dei dipendenti si fondava su una decisione presa dalla Commissione durante la riunione del 6 maggio 1970, nella quale il posto dell'Angelino veniva trasferito dal gruppo portavoce alla direzione generale Stampa e informazioni, mentre al gruppo portavoce veniva ceduto un posto vacante di un'altra direzione generale (allegato III al controricorso).
paragrafo 7
Il ricorrente assume che questo rimaneggiamento lo ha praticamente esonerato dalle precedenti mansioni, attribuite all'Angelino, mentre nei suoi riguardi non si era proceduto a conferirgli alcuna attribuzione. Il 13 luglio 1970 egli indirizzava un reclamo lamentandosi della situazione amministrativa in cui veniva a trovarsi dal 1o luglio 1970, e chiedeva l'annullamento dei procedimenti illegittimi che gli recavano pregiudizio. Non avendo ricevuto risposta entro due
paragrafo 8
Non avendo ricevuto risposta entro due mesi, il 4 novembre 1970 ha adito la Corte di giustizia.
paragrafo 9
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 10
Le parti hanno presentato le loro difese orali all'udienza del 12 maggio 1971.
paragrafo 11
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 26 maggio 1971.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
1) Annullare il silenzio-rifiuto opposto dalla Commissione al suo reclamo del 13 luglio 1970.
2) Annullare la decisione con cui la Commissione ha nominato il sig. Angelino redattore di lingua italiana della divisione Pubblicazioni presso la direzione Informazioni e mezzi d'informazione della direzione generale Stampa e informazioni.
3) Annullare la decisione con cui il ricorrente è stato esonerato dall'incarico che ricopriva.
4) Porre le spese del giudizio a carico della controparte.
paragrafo 3
La convenuta conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
Dichiarare irricevibile la domanda d'annullamento ed eventualmente respingerla;
dichiarare irricevibile e respingere il ricorso nel suo complesso;
porre le spese a carico del ricorrente.
paragrafo 5
Nella replica, il ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 6
In subordine
paragrafo 7
Disporre l'audizione del testimone Jules Gérard Libois, capo della divisione Pubblicazioni sui seguenti punti:
paragrafo 8
1) quali siano le condizioni di lavoro del ricorrente dopo il 1o luglio 1970 e quali siano i compiti a lui attribuiti;
2) i compiti del ricorrente (come di altri redattori), che occupava un posto di redattore di lingua italiana, sono costituiti per il 95 % da lavori di redazione della pubblicazione mensile della Commissione (rivista Comunità europee).
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti delle parti possono essere riassunti come segue:
paragrafo 2
A — Nell'atto introduttivo il ricorrente assume che è lesiva nei suoi confronti la decisione con cui l'Angelino è stato tramutato alla divisione Pubblicazioni della direzione generale Stampa e informazioni, e destinato alla sede di Roma; tale decisione esonera il ricorrente dai compiti svolti fino a quel momento senza attribuirgliene altri e quindi va annullata per i seguenti motivi:
1) Non è stato dichiarato vacante alcun posto.
2) Trattandosi di una decisione pregiudizievole, il provvedimento avrebbe dovuto venir notificato al ricorrente, ma la notifica non è stata fatta.
3) La decisione è viziata da sviamento di potere. Non è giustificata da alcun interesse del servizio, giacché nel frattempo non è stata ampliata la sfera d'attività della divisione Pubblicazioni o dell'Ufficio di Roma, e d'altro canto non è stata emanata alcuna decisione che attribuisca al ricorrente nuovi incarichi. Scopo effettivo della decisione era quello di dare una contropartita all'Angelino per il posto di vice capo gabinetto di un membro della Commissione che egli doveva lasciare.
4) Infine, la decisione impugnata costituisce, nei confronti del ricorrente, una sanzione dissimulata.
B — Nel controricorso, la Commissione ribatte anzitutto ai mezzi riguardanti il presunto esonero dall'incarico e poi a quelli relativi al trasferimento dell'Angelino.
1. Quanto al primo capo della domanda, la Commissione afferma che è privo di oggetto, poiché il ricorrente non è stato privato dell'incarico.
Se ì redattori del servizio cui egli appartiene sono aumentati e la redazione della rivista Comunità europee è stata affidata al sig. Angelino, in questo fatto non deve ravvisarsi un esonero dall'incarico del ricorrente. Egli rimane amministratore di grado A 6 presso la divisione Pubblicazioni e continua ad occuparsi di altri articoli in lingua italiana pubblicati da questo servizio.
Già questo fatto sarebbe di per sé sufficiente a far dichiarare il ricorso irricevibile o comunque renderlo infondato.
Inoltre, anche se il ricorrente riuscisse a dimostrare che quantitativamente e qualitativamente sono stati modificati i compiti che gli erano affidati in precedenza, tale modifica non può viziare la decisione inpugnata. Il ricorrente dovrebbe inoltre dimostrare — e non lo ha dimostrato — che il provvedimento lo lede e non è stato dettato dalle esigenze del servizio.
2. Per quanto riguarda la decisione con cui è stato trasferito l'Angelino, la convenuta sostiene che se il ricorrente non è stato esonerato dall'incarico, la decisione non può arrecargli pregiudizio; quindi anche sotto questo profilo il ricorso è irricevibile.
Il ricorso è per di più infondato per i seguenti motivi:
a) La decisione impugnata trae origine dall'obbligo, imposto alla Commissione, di assegnare nuovamente l'Angelino ad un posto corrispondente al suo grado dopo la cessazione dell'interim come vice capo gabinetto. L'adempimento di quest'obbligo non può affatto interpretarsi come una ricompensa, in quanto è noto che la decisione ha ricollocato in A 4 un dipendente cui era stato temporaneamente conferito il grado A 3.
b) La decisione litigiosa mira inoltre ad aumentare l'organico della divisione Pubblicazioni, aumento reso necessario dal maggior lavoro in campo informativo connesso con lo sviluppo delle attività della Comunità.
c) La decisione impugnata non serviva ad occupare un posto vacante ai sensi dell'art. 4 dello statuto, ma costituiva piuttosto un provvedimento adottato in forza dell'art. 7, provvedimento che non presupponeva la pubblicazione di un avviso di posto vacante. L'omessa pubblicazione dell'avviso non vizia quindi il provvedimento.
C — Nella replica il ricorrente oppone che è impossibile scindere le due decisioni impugnate, come invece ha fatto la Commissione. La loro legittimità può venire valutata solo considerandole come un tutto unico, poiché è la decisione di nomina dell'Angelino duella che ha privato il ricorrente delle sue mansioni.
1) Tale decisione avrebbe quindi dovuto essere redatta per iscritto e motivata, e già per questo motivo, indipendentemente da qualsiasi altra considerazione, va annullata.
2) La decisione litigiosa si è risolta in una capitis diminutio del ricorrente, poiché gli ha sottratto determinati compiti ed ha messo in forse la sua carriera futura.
A sostegno di quest'assunto egli adduce i seguenti fatti:
nel luglio 1970 si pensava di destinare il ricorrente al servizio «Informazioni scientifiche e tecnologiche della Commissione»;
anteriormente al luglio 1970 il ricorrente era in sostanza il redattore capo della rivista «Comunità europee», mentre in seguito gli è subentrato l'Angelino;
egli ha svolto una sola missione in Italia, il 26 luglio 1970, mentre il redattore di lingua italiana della divisione Pubblicazioni dovrebbe risiedere a Roma in permanenza (mentre Roma è la sede di lavoro dell'Angelino);
attualmente il ricorrente deve svolgere compiti che per lui sono poco abituali, come tenere conferenze e compilare opuscoli, il che non corrisponde alla sua qualifica di redattore di lingua italiana.
Egli offre di provare queste circostanze.
3) Il ricorrente assume poi che l'Angelino non è stato destinato a Roma perché la convenuta intendesse rinforzare la divisione Pubblicazioni, ma semplicemente ha sostituito il ricorrente, con la sola differenza di essere assegnato all'ufficio di Roma. D'altro canto, un altro dipendente, il sig. Speranza, era stato richiamato dall'ufficio di Roma, il che riportava l'organico di questo ufficio allo status quo.
Secondo il ricorrente, l'atto col quale l'istituzione concede un vantaggio ad un dipendente a scapito di un altro dipendente, allorché non vi è alcun interesse del servizio che detti tale misura, costituisce un indiscutibile sviamento di potere.
4) Ribattendo all'assunto della convenuta, secondo cui l'Angelino sarebbe stato tramutato in forza dell'art. 7 e non dell'art. 4, il ricorrente sostiene che i due articoli non si escludono reciprocamente; al contrario, dal combinato disposto degli artt. 7 e 29 dello statuto si desume che l'autorità che ha il potere di nomina può disporre tramutamenti, ma solo previa pubblicazione dell'avviso di posto vacante a norma dell'art. 4 dello statuto.
D — Nella controreplica, la convenuta adduce vari fatti per provare che il ricorrente, se pure non collabora più alla rivista «Comunità europee», come aveva fatto in passato, ha comunque ricevuto altri incarichi che non pregiudicano affatto la sua futura carriera.
Per quanto riguarda l'interpretazione degli artt. 4 e 7 dello statuto, la convenuta sottolinea che il vero problema è quello di stabilire se una diversa assegnazione costituisca necessariamente un mezzo per occupare un posto vacante ai sensi dell'art. 4 dello statuto. Se l'autorità competente trasferisce dipendente e posto ad un'altra unità amministrativa, affinché il dipendente svolga mansioni corrispondenti al proprio grado (anche se tali mansioni non sono identiche a quelle svolte in precedenza) non si ha occupazione di posto vacante ai sensi dell'art. 4 poiché, come nella fattispecie, vengono trasferiti il posto ed il suo titolare.
Inoltre, la pubblicazione è prescritta dallo statuto solo quando si deve fare un appello di candidature. Se l'autorità che ha il potere di nomina non può scegliere fra vari candidati, come nella fattispecie, giacché l'Angelino aveva la precedenza su ogni altro dipendente, la pubblicazione è superflua.
E — All'udienza, il ricorrente ha precisato che l'Angelino non è stato trasferito assieme al posto ch'egli occupava. Dal gruppo portavoce egli era passato al gabinetto di un membro e quando, al termine dell'interim, egli doveva tornare al gruppo portavoce, il suo posto è stato trasferito da questo gruppo alla direzione generale Stampa e informazioni; all'Angelino è dunque stato attribuito un. posto del tutto diverso: un siffatto tramutamento, non preceduto da avviso di posto vacante, è inammissibile.
All'udienza, la convenuta ha sostenuto l'inconciliabilità con lo statuto del principio di pubblicare un avviso di posto vacante ogniqualvolta si cambia l'assegnazione di un dipendente. Se un dipendente passa da un servizio ad un altro e nel nuovo posto, corrispondente al suo grado, svolge mansioni analoghe o identiche a quelle che svolgeva in precedenza, l'operazione non può essere considerata come la soppressione di un posto seguita dalla creazione di un nuovo posto che debba essere dichiarato vacante. In questo senso vi è una sentenza della Corte (9 luglio 1970, 35-69, Lampe Grosz, Raccolta XVI-1970, pag. 609) ed una sentenza del Consiglio di Stato francese (CE 21 giugno 1968).
SENTENZA › In diritto
paragrafo 1
1/2 Con ricorso presentato il 4 novembre 1970, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione della convenuta in data 6 maggio 1970, con cui il sig. Angelino, dipendente del gruppo portavoce ed inquadrato nel grado A 4, è stato tramutato alla direzione generale Stampa e informazioni (divisione Pubblicazioni) e destinato a Roma. Tale decisione avrebbe automaticamente esonerato il ricorrente, amministratore di grado A 6 presso la stessa divisione, delle sue mansioni di redattore di lingua italiana delle pubblicazioni periodiche e non periodiche edite da detta divisione o dall'ufficio stampa di Roma, specie per quanto riguarda la redazione della rivista «Comunità europee».
paragrafo 2
3/4 II ricorrente assume anzitutto che la decisione va annullata perché non era stato pubblicato alcun avviso di posto vacante, mentre l'art. 4 dello statuto prescrive che venga portato a conoscenza del personale, mediante pubblicazione, ogni posto vacante che l'autorità che ha il potere di nomina intende occupare. La convenuta ribatte di non aver occupato un posto vacante, ma di aver semplicemente trasferito un posto in quanto l'accresciuto lavoro della divisione pubblicazioni richiedeva un aumento dell'organico.
paragrafo 3
5/7 L'autorità che ha il potere di nomina può trasferire un posto da una direzione generale ad un'altra nell'interesse del servizio, se ritiene che il postò sia più utile presso quest'ultima. Se il posto è trasferito senza radicale modifica delle mansioni ch'esso implica, non si crea un posto nuovo e se il titolare del posto viene tramutato col posto stesso, non vi è posto vacante che debba venir occupato secondo la procedura prevista dallo statuto per tale evenienza.
paragrafo 4
8/9 Nella fattispecie la convenuta assume che il posto occupato dall'Angelino presso il gruppo portavoce e quello che occupa attualmente presso la divisione «Pubblicazioni», sono simili ed il ricorrente non ha provato il contrario.
paragrafo 5
10/12 D'altro canto, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, risulta dal fascicolo che il trasferimento del posto aveva effettivamente lo scopo di rafforzare l'organico della divisione Pubblicazioni; non era quindi necessario pubblicare l'avviso di posto vacante e il mezzo va perciò disatteso.
paragrafo 7
14/15 rità gerarchica è l'unica responsabile dell'organizzazione degli uffici, che essa è libera di determinare e di modificare in funzione delle esigenze del servizio, senza tuttavia pregiudicare i diritti che lo statuto conferisce ai dipendenti e che essi possono far valere dinanzi al giudice. Dagli artt. 5 e 7 dello statuto risulta che il dipendente ha diritto di svolgere mansioni complessivamente conformi al grado nel quale è inquadrato.
paragrafo 8
16/19 Il sottrarre ad un dipendente una parte degli incarichi che egli svolgeva in precedenza, può, in certi casi, ledere il diritto summenzionato. Tuttavia, benché il ricorrente non rediga più la rivista «Comunità europee», è provato ch'egli ha svolto in seguito altri lavori di redazione in lingua italiana e, pur se tale attività è diversa da quella svolta in precedenza, non risulta che vi sia difformità tra mansioni e grado. Il mezzo va dunque disatteso.
paragrafo 10
21/24 A norma dell'art. 25 dello statuto, ogni decisione individuale deve essere comunicata per iscritto all'interessato. Nella fattispecie, la decisione impugnata andava comunicata solo al destinatario del provvedimento. A norma dello stesso art. 25, un provvedimento va motivato nei confronti del destinatario solo se gli arreca pregiudizio. Il mezzo è dunque infondato.
paragrafo 11
25/26 Il ricorrente non ha provato in che consista lo sviamento di potere che vizierebbe la decisione di assegnare l'Angelino alla divisione Pubblicazioni in un posto corrispondente al suo grado. In mancanza di argomenti più circostanziati in merito, il mezzo va disatteso.
punto 13
Il ricorrente sostiene inoltre che il provvedimento con cui è stato deciso il trasferimento lo ha esonerato dai compiti di redattore della rivista «Comunità europee», che costituiva la parte essenziale delle sue mansioni, senza affidargliene altre.
punto 20
Il ricorrente assume ancora che l'atto impugnato va annullato perché non gli è stato notificato e per di più è privo di motivazione.
punto 27
Il ricorso va respinto.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
paragrafo 1
28/29 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, le spese vanno poste a carico della parte soccombente. Tuttavia, a norma dell'art. 70 di detto regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste. Il ricorrente è rimasto soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le difese orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea,
visto lo statuto del personale, in ispecie gli artt. 4, 5, 7, 90 e 91,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,
LA CORTE (Prima Sezione),
respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :
1o Il ricorso è respinto.
2o Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa sostenute.
Firme
Donner
Monaco
Mertens de Wilmars
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo il 16 giugno 1971.
Il presidente della Prima Sezione
A. M. Donner
Il cancelliere
A. Van Houtte