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Sez. U, Sentenza n. 9842 del 05/05/2011 (Rv. 616896 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Comune - Acquisto di aree inserite in un piano per l'edilizia economica e popolare - Assegnazione delle stesse a privati per la costruzione degli alloggi - Previsione della possibilità di conguaglio della somma spettante agli originari proprietari - Controversia promossa dagli acquirenti degli alloggi nei confronti del Comune per la determinazione del corrispettivo dovuto - Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616896-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Qualora un Comune abbia acquisito, tramite accordo bonario, alcune aree di valore non ancora esattamente determinato comprese in un piano per l'edilizia economica e popolare, assegnandole poi a privati affinché procedano alla costruzione ed alla cessione degli alloggi, ed abbia pattuito - nell'ambito della convenzione di cessione - che la somma versata agli originari proprietari sia soggetta a conguaglio, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia, promossa dai privati acquirenti degli alloggi nei confronti del Comune, avente ad oggetto la determinazione della parte di corrispettivo ancora dovuta alla stregua dei patti convenuti negli atti di cessione; essa, infatti, non investe alcun atto autoritativo della P.A., limitandosi ad avere ad oggetto la sola determinazione del corrispettivo.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)