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Sez. U, Sentenza n. 18257 del 10/09/2004 (Rv. 576967 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Domanda avente ad oggetto la quantificazione del corrispettivo della concessione di aree ai sensi dell'art. 10 legge n. 167/1962 (come sostituito dall'art. 35 legge n. 865/1971) - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576967-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie (per la costruzione di case e dei relativi servizi urbani e sociali), ai sensi dell'art. 10 legge 18 aprile 1962, n. 167, come sostituito dall'art. 35 legge 22 ottobre 1971, n. 865, su aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo che si assuma inferiore a quello determinato dal Comune in sede di convenzione (stipulata ai sensi della norma citata), atteso che non sono in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e che, fra l'altro, in ordine alla quantificazione del predetto corrispettivo non sussiste alcun potere discrezionale della P.A. (domanda nella fattispecie proposta, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, con opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. a precetto intimato dal Comune in base alla convenzione stipulata in forma pubblica, della quale l'opponente deduceva la nullità nella parte in cui era determinato il corrispettivo per violazione dei criteri legali di quantificazione).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 167 art. 10 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)