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Sez. 2, Sentenza n. 258 del 30/01/1967 (Rv. 326051 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326051-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il deferimento del giuramento suppletorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, a cui e riservata tanto l'indagine sulla ricorrenza o meno del presupposto della-semiplena probatio- richiesto dall'art. 2736 n.2 cod.civ., quanto la facolta di deferire il giuramento alla parte che tale principio di prova abbia fornito l'Esercizio o meno di tale potere discrezionale non e suscettibile di Sindacato di legittimita. (Conf.323769).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)