Sez. 2, Sentenza n. 258 del 30/01/1967 (Rv. 326051 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il deferimento del giuramento suppletorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, a cui e riservata tanto l'indagine sulla ricorrenza o meno del presupposto della-semiplena probatio- richiesto dall'art. 2736 n.2 cod.civ., quanto la facolta di deferire il giuramento alla parte che tale principio di prova abbia fornito l'Esercizio o meno di tale potere discrezionale non e suscettibile di Sindacato di legittimita. (Conf.323769).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)