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Sez. 2, Sentenza n. 3539 del 25/10/1968 (Rv. 336711 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336711-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La delazione del giuramento suppletorio e demandata al potere discrezionale del giudice di merito, al quale soltanto spetta di decidere se ne ricorre la opportunita, e di valutare, con insindacabile apprezzamento di fatto, le risultanze istruttorie, al fine di stabilire quale delle due parti abbia fornito maggiori e piu attendibili elementi di prova in ordine al proprio assunto. Pertanto, qualora detto giudice abbia, in proposito, adeguatamente motivato il proprio convincimento, non e consentito alle parti addurre come motivo di ricorso per Cassazione, il loro diverso avviso, in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie, all'opportunita del giuramento ed alla scelta del giurante. (V. N. 1659-67, mass. N. 328475 n. 1434-67, mass. N. 328081 n. 258-67, mass. N. 326051).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)