Sez. 3, Sentenza n. 22316 del 24/10/2007 (Rv. 599511 - 01)
ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA | - Sopravvenienza della l.c.a. dopo la proposizione dell'azione risarcitoria - Mancata comunicazione della pendenza della causa ai sensi dell'art. 25 legge n. 990 del 1969 - Conseguenze nei confronti del F.G.V.S. - Non opponibilità della sentenza - Opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, cod. proc. civ. - Inammissibilità.
ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Nel caso di giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti di impresa assicuratrice "in bonis", nei cui riguardi sia poi intervenuto provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di società assicuratrice non è opponibile al Fondo di garanzia per le vittime della strada che non abbia ricevuto la comunicazione di cui all'art. 25, comma 2, della legge 24 dicembre 1969 n. 990. Ne consegue che il Fondo non può non esperire il rimedio straordinario dell'opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, cod. proc. civ., non ricorrendo il presupposto della possibilità che esso sia in condizione di essere pregiudicato dalla sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)