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Sez. 3, Sentenza n. 5263 del 05/06/1996 (Rv. 497989 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - IN GENERE | Sentenza pronunciata nei confronti di impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa - Mancata denuncia della lite ex art. 25, secondo comma, legge n. 990 del 1969 all'impresa designata per conto del Fondo di Garanzia - Inopponibilità ad essa della sentenza - Fattispecie relativa a concessione di decreto ingiuntivo sulla base della sentenza inopponibile.
Stato
decisa il 1996-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497989-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - IN GENERE

È inammissibile l'opposizione di terzo proposta, da impresa designata per il risarcimento dei danni per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, contro sentenza di condanna pronunciata nei confronti di società assicuratrice che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa nel corso del giudizio, nel caso in cui la sentenza non sia opponibile alla impresa designata, per non essere stata denunciata alla stessa la pendenza del giudizio ai sensi dell'art. 25, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969 n. 990. In tal caso, infatti, non sussistono i presupposti di cui all'art. 404, primo comma, cod. proc. civ., e cioè il diritto autonomo del terzo e la possibilità dello stesso di essere pregiudicato dalla sentenza. (Nella specie il danneggiato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell'impresa designata sulla base di sentenza in realtà ad essa non opponibile, cosicché la S.C. ha rilevato anche che la piena tutela di quest'ultima era offerta dalla facoltà di opposizione al decreto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)