Sez. 5, Sentenza n. 22249 del 06/08/2024 (Rv. 672341-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Società di comodo - Diniego del diritto alla detrazione IVA - Art. 30 della l. n. 724 del 1994 - Contrasto con gli artt. 9, par. 1, e 167 della "direttiva IVA" - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Disapplicazione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di società di comodo, l'art. 30 della l. n. 724 del 1994, nell'escludere il diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte per le società i cui introiti siano inferiori ad una determinata soglia (presumendone il carattere non operativo), si pone in contrasto con gli artt. 9, par. 1, e 167 della dir. 2006/112/CE e va, quindi, disapplicato da parte del giudice nazionale, in conformità ai principi espressi dalla sentenza della Corte di giustizia UE n. 341 del 7 marzo 2024, secondo cui le misure adottate dagli Stati membri per la lotta contro frodi, evasione fiscale ed abusi non
devono eccedere quanto necessario per raggiungere tale obiettivo ed essere utilizzate in modo da mettere in discussione il principio di neutralità dell'IVA.
Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 9 lett. 1, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 167
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)