Sez. 5 - , Ordinanza n. 9461 del 18/04/2018 (Rv. 647825 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE | Ambito di applicazione - Esercizio di attività d'impresa - Caratteri - Necessità - Fattispecie in tema di società di comodo.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE
In tema di IVA, ai fini dell'imponibilità, assumono rilievo soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole svolte in forma di impresa, caratterizzate dall'abitualità e dalla professionalità, con esclusione degli atti isolati ed occasionali di produzione o di commercio.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva negato alla contribuente il richiesto rimborso IVA poiché la stessa non aveva dimostrato la ricorrenza di situazioni di carattere straordinario idonee a giustificare l'anomalia reddituale che, in base ai parametri di cui all'art. 30 della l. n. 724 del 1994, ne aveva determinato la qualificazione come "società di comodo").
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)