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Sez. 2, Sentenza n. 2011 del 14/10/1970 (Rv. 348087 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE IN GENERE - ONERE DELLA PROVA - CREDITORE - CREDITO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1970-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348087-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE IN GENERE - ONERE DELLA PROVA - CREDITORE - CREDITO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IRRILEVANZA.*

L'opposizione al decreto d'ingiunzione apre un normale giudizio di cognizione in cui le parti solo apparentemente sono invertite, nel senso che la posizione di attore, con gli oneri relativi, spetta sempre al creditore, anche se, processualmente, egli ha il ruolo di convenuto in opposizione. Il principio non soffre deroga alcuna nell'ipotesi in cui il decreto di ingiunzione sia stato concesso in base a parcella delle prestazioni effettuate da un professionista nel senso che, in caso di contestazione totale o parziale della sua opera, incombe al professionista che si protesta creditore l'Onere di dimostrare che la dedotta attivita e stata realmente prestata. (Conf 3271'68, mass n 336234).*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)