Sez. 1, Sentenza n. 524 del 23/02/1973 (Rv. 362540 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - PARTI - CREDITORE OPPOSTO - POSIZIONE ED ONERI DI ATTORE - INGIUNZIONE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - APPLICABILITA - CONFERIMENTO ED ESPLETAMENTO DELL'INCARICO - ONERE PROBATORIO DEL PROFESSIONISTA.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - PARTI - CREDITORE OPPOSTO - POSIZIONE ED ONERI DI ATTORE - INGIUNZIONE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - APPLICABILITA - CONFERIMENTO ED ESPLETAMENTO DELL'INCARICO - ONERE PROBATORIO DEL PROFESSIONISTA.*
Nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione di attore, con gli oneri relativi, spetta sempre al creditore, istante nella fase di ingiunzione, anche se egli assuma il ruolo (formale) di convenuto in opposizione, prevalendo sulla posizione formale nel processo la situazione giuridica di diritto sostanziale. Il principio non soffre deroga nell'ipotesi in cui il decreto d'ingiunzione sia stato concesso in base a parcella delle prestazioni effettuate da un professionista, corredata dal parere del competente consiglio dell'ordine, nel senso che, in caso di totale o parziale contestazione delle prestazioni professionali, incombe al professionista che allega di essere creditore l' Onere di provare, oltre al conferimento dell'incarico, anche l'effettivita delle prestazioni indicate in parcella, e cioe che l'attivita professionale dedotta e stata effettivamente esplicata in esecuzione del mandato ricevuto. (V 2465/72, mass n 359933; 2306/72, mass n 359664; (V 78/71, mass n 349406; 2011/70, mass n 348087).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)