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Sez. 2, Sentenza n. 10332 del 19/10/1993 (Rv. 483974 - 01)

Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni presuntive - Opposizione - Ammissione dell'opponente | Soddisfacimento parziale del debito - Deduzione del debitore - Incompatibilità con l'eccezione di prescrizione presuntiva - Deduzione proposta in caso di rapporti giuridici - Distinti aventi ad oggetto analoghe prestazioni (es. prestazioni professionali) - Estensione - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483974-01

Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni presuntive - Opposizione - Ammissione dell'opponente

L'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere rigettata se il debitore sostenga di avere soddisfatto il creditore in riferimento ad un rapporto di contenuto diverso o ridotto rispetto a quello oggetto della controversia, con implicita negazione del credito, sia pure limitatamente ad una parte di esso, e non anche, nel caso di rapporti giuridici distinti, ancorché aventi ad oggetto analoghe prestazioni (nella specie: prestazioni professionali), per i quali la pluralità dei crediti fatti valere comporta, per l'autonomia dei rapporti stessi, la possibilità di riferire la prescrizione presuntiva anche soltanto ad alcuni di essi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 n. 2, Cod. Civ. art. 2959

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)