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Sez. 2, Sentenza n. 10394 del 03/12/1994 (Rv. 489012 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE | Indicazione di un soggetto diverso dall'attore quale titolare del credito - Eccezione del debitore - Ammissione implicita di mancata estinzione dell'obbligazione - Configurabilità - Applicabilità del principio nel giudizio di equità del conciliatore.
Stato
decisa il 1994-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489012-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE

La prescrizione presuntiva non può operare quando il debitore abbia comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non sia stata estinta, il che è da ritenersi implicito quando lo stesso abbia eccepito che il credito non sia insorto con il creditore che ha agito in giudizio, ma con un terzo. L'anzidetto principio deve essere applicato anche nel giudizio di equità del conciliatore ai sensi dell'art. 113 Cod.Proc.Civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)