Sez. 3 - , Ordinanza n. 17212 del 15/06/2023 (Rv. 668125 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE | Giudizio introdotto da o contro il "de cuius" - Decesso della parte originaria e riassunzione o volontaria costituzione in prosecuzione di uno o taluno dei coeredi - Erede pretermesso - Opposizione di terzo ordinaria - Legittimazione - Fondamento. PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - In genere. PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE
In tema di opposizione di terzo degli eredi avverso la sentenza emessa a conclusione del giudizio introdotto da o contro il "de cuius", la legittimazione all'opposizione ordinaria va riconosciuta all'erede pretermesso in seguito all'emersione nel processo del fatto del decesso della parte originaria e della riassunzione o della volontaria costituzione in prosecuzione di uno o taluno dei coeredi, atteso che egli si trova con questi ultimi in una situazione di necessaria colegittimazione, avente fondamento in una fattispecie di litisconsorzio processuale, la quale, da un lato, impone al giudice, nel caso che essa emerga (eventualmente su impulso della controparte, gravata, al riguardo, da un dovere di attivazione fondato sul canone di diligenza processuale), di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario non presente in giudizio, mentre, dall'altro, legittima quest'ultimo (il quale, quando sia consapevole della celebrazione del processo "inter pauciores", non perde la facoltà di intervenire nello stesso, anche in grado di appello) ad impugnare la relativa sentenza, emessa a contraddittorio non integro, ai sensi dell'art. 404, primo comma, c.p.c.
Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)