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Sez. 2 - , Ordinanza n. 1441 del 18/01/2022 (Rv. 663627 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE | Sentenza di appello – Pretermissione dal primo grado di litisconsorti necessari – Esperibilità da parte dei litisconsorti pretermessi dell’opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. – Deducibilità del solo vizio processuale della non integrità del contraddittorio – Ammissibilità – Fondamento.
Stato
decisa il 2022-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663627-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE

È ammissibile la proposizione dell'opposizione di terzo avverso una sentenza di appello da parte dei litisconsorti necessari pretermessi fin dal primo grado, anche ove questi abbiano dedotto esclusivamente la violazione dell'integrità del contraddittorio; il giudizio su tale impugnazione si esaurisce, infatti, nella sola fase rescindente trovando applicazione, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 406 c.p.c., l'art. 354 c.p.c., che per la violazione del contraddittorio preclude al giudice di secondo grado di decidere la controversia nel merito, prevedendo la rimessione delle parti davanti al primo giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 406

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)