Sez. 1, Sentenza n. 7629 del 24/01/2006 Ud. (dep. 02/03/2006) Rv. 233135 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - CROLLO DI COSTRUZIONI O ALTRI DISASTRI DOLOSI | Concorso con il delitto di incendio - Limiti.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - CROLLO DI COSTRUZIONI O ALTRI DISASTRI DOLOSI
L'art. 434 cod. pen. si configura come norma di chiusura nel quadro della categoria dei delitti di disastro, e pertanto l'espressione "fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti" rinvia solo a quelli che prevedono delitti di disastro e non anche al delitto di incendio previsto dall'art. 423 cod. pen. Quando entrambi i reati siano posti in essere mediante la stessa condotta materiale ed arrechino un'identica offesa agli interessi tutelati, sussiste tuttavia tra essi un rapporto di sussidiarietà o di consunzione, nel senso che, se il reato di crollo viene commesso cagionando un incendio, trova applicazione soltanto la norma che incrimina il crollo doloso aggravato in quanto reato più grave.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 423 CORTE COST., Cod. Pen. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)