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Sez. 1, Sentenza n. 47475 del 29/10/2003 Ud. (dep. 11/12/2003) Rv. 226459 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - DELITTI COLPOSI - DI DANNO O DI PERICOLO | Crollo colposo - Nozione - Distinzione dalla contravvenzione di rovina di edifici.
Stato
decisa il 2003-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226459-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - DELITTI COLPOSI - DI DANNO O DI PERICOLO

Per la configurabilità del delitto di crollo colposo occorre che il fatto dia luogo a concreto pericolo, da valutarsi "ex ante", per la vita o l'incolumità di un numero indeterminato di persone, anche se appartenenti tutte a determinate categorie, restando irrilevante il mancato verificarsi del danno e differenziandosi la detta ipotesi di reato da quella contravvenzionale di cui all'art. 676, comma secondo, cod. pen. proprio per la presenza, in essa, del pericolo per la pubblica incolumità, derivante dal diffondersi del crollo nello spazio circostante.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 434 CORTE COST., Cod. Pen. art. 449 CORTE COST., Cod. Pen. art. 676

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)