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Sez. 3, Sentenza n. 16121 del 09/07/2009 (Rv. 608961 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA | Principio della "perpetuatio" dello "ius postulandi" - Conseguenze - Giudizio di cassazione - Sopravvenuta rinuncia alla procura - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608961-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA

Per effetto del principio della cosiddetta "perpetuatio" dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 cod. proc. civ.), nessuna efficacia può dispiegare, nell'ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d'ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell'udienza di discussione già fissata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)