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Sez. 1, Sentenza n. 2309 del 02/03/2000 (Rv. 534520 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA | Principio della "perpetuatio" dello "ius postulandi" - Conseguenze - Giudizio di cassazione - Sopravvenuta rinuncia alla procura - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534520-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA

Per effetto del principio della cosiddetta "perpetuatio" dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 cod.proc.civ.), nessuna efficacia può dispiegare, in seno al giudizio per cassazione - peraltro caratterizzato da uno svolgimento per impulso d'ufficio - la sopravvenuta rinuncia alla procura che il difensore di parte ricorrente abbia comunicato alla Corte prima della (già fissata) udienza di discussione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)