Sez. 2, Sentenza n. 2367 del 09/03/1988 (Rv. 458151 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - DETERMINAZIONE DEL PASSO - AMPLIAMENTO - COSTITUZIONE DI NUOVA SERVITÙ - SCELTA DEL GIUDICE - CRITERI.*
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - DETERMINAZIONE DEL PASSO - AMPLIAMENTO - COSTITUZIONE DI NUOVA SERVITÙ - SCELTA DEL GIUDICE - CRITERI.*
Con riguardo alla disciplina del passaggio coattivo (artt. 1051 e 1052 cod. civ.) mentre l'ipotesi del fondo che abbia un accesso inadatto ed insufficiente alla via pubblica (art. 1052 cod. civ.) postula - perché possa non di meno costituirsi coattivamente la servitù di passaggio - l'impossibilità dell'ampliamento dell'accesso già esistente, invece nell'ipotesi dell'ampliamento del passaggio preesistente, quale prevista dal terzo comma dell'art. 1051 cod. civ., il giudice deve stabilire se sia più opportuno ampliare la servitù esistente ovvero costituirne una nuova su un altro fondo, tenendo conto della maggiore facilità dell'accesso alla via pubblica e del minore aggravio per il fondo servente. (V 3452/84, mass n 435475; (V 1701/84, mass n 433780; (V 3601/83, mass n 428487).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051 com. 3, Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)