diritto.io

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4904 del 01/03/2018 (Rv. 648212 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | - Onorari e spese dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili - Provvedimento che ne contiene la liquidazione - Regime di impugnazione - Individuazione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648212-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO

Anche in seguito all'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all'azione esercitata dalla parte. (Nella specie la Corte, ritenendo che il Tribunale avesse consapevolmente pronunciato ordinanza monocratica in applicazione delle norme sul procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c., ha dichiarato inammissibile il ricorso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 bis, Cod. Proc. Civ. art. 50 quater, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)