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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3338 del 02/03/2012 (Rv. 621960 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE | Individuazione - Principio dell'apparenza - Qualificazione dell'azione da parte del giudice del provvedimento impugnato - Rilevanza esclusiva - Sussistenza - Mancata qualificazione ad opera del giudice "a quo" - Conseguenze - Qualificazione da parte del giudice "ad quem" - Legittimità - Fattispecie in tema di provvedimento di sospensione del processo.
Stato
decisa il 2012-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621960-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE

L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell'apparenza, vale a dire con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione effettuata dal giudice nello stesso provvedimento, indipendentemente dall'esattezza di essa, nonché da quella operata dalla parte, potendo, in ogni caso, il giudice "ad quem" esercitare il potere di qualificazione, che non sia stato esercitato dal giudice "a quo", non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa dell'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha qualificato l'impugnato provvedimento di sospensione, mancando in esso un espresso richiamo normativo, come adottato ai sensi dell'art. 279, quarto comma, cod. proc. civ., e non ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., essendo stato pronunciato in seguito alla proposizione dell'appello avverso la sentenza non definitiva, sull'istanza del difensore della parte appellante e, dunque, con riferimento ad una vicenda interna alla medesima causa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)