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Sez. 6, Sentenza n. 28032 del 30/04/2021 Cc. (dep. 20/07/2021) Rv. 281694 - 02

TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Procedimento dinanzi alla Corte di cassazione - Disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19 - Mancato rispetto dei termini di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 – Nullità di ordine generale - Condizioni- Fattispecie
Stato
decisa il 2021-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281694-02

TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE

In tema di procedimento innanzi alla Corte di cassazione, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, il mancato rispetto dei termini per il deposito delle conclusioni del Procuratore generale, di cui all'articolo 23, comma 8. d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, non integra un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., salvo che ciò abbia comportato per le altre parti la impossibilità di concludere. (Fattispecie in cui, nonostante il tardivo invio della requisitoria scritta, il difensore aveva depositato tempestivamente una memoria contenente ampie repliche alle argomentazioni sostenute dalla pubblica accusa).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 com. 8, Legge 18/12/2020 num. 176 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 614, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)