Sez. 2, Sentenza n. 24629 del 02/07/2020 Cc. (dep. 01/09/2020) Rv. 279552 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - CAMERA DI CONSIGLIO | Procedimento in camera di consiglio - Conclusioni del procuratore generale - Omessa formulazione - Conseguenze - Nullità ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - CAMERA DI CONSIGLIO
Nel giudizio di cassazione, l'omessa formulazione, in tutto o in parte, delle conclusioni da parte del procuratore generale, prevista dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., non impedisce la decisione del collegio, atteso che ricorre la nullità ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. unicamente nel caso in cui il pubblico ministero non sia stato messo nelle condizioni di concludere. (Fattispecie in cui il procuratore generale, nella requisitoria scritta, aveva formulato le proprie conclusioni soltanto nei confronti di alcuni ricorrenti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)