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Sez. 4, Sentenza n. 18714 del 22/02/2006 Cc. (dep. 26/05/2006) Rv. 234586 - 01

DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Opposizione al provvedimento di liquidazione dei compensi - Procedimento - Omessa citazione dell'imputato - Inammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234586-01

DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

Nel caso di opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato o al programma di protezione, l'imputato assistito non deve essere considerato interessato nel procedimento, perchè nel processo penale, diversamente da quanto avviene per le prestazioni giudiziali in materia civile, alle quali fa riferimento la L.794/1942, contraddittore del difensore non è il suo assistito ma l'Amministrazione dello Stato i cui interessi sono tutelati, in questo giudizio incidentale, dal P.M.. (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento del giudice dell'opposizione che aveva dichiarato inammissibile per la mancata citazione dei controinteressati il ricorso avverso il decreto di liquidazione dei compensi per l'attività difensiva svolta a favore di imputato ammesso al programma di protezione).

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 30/05/2002 num. 115 art. 170 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)