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Sez. 4, Sentenza n. 33161 del 14/07/2008 Cc. (dep. 08/08/2008) Rv. 240904 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - SPESE | Compenso del custode - Provvedimento di liquidazione - Opposizione - Decreto di comparizione - Notifica a cura dell'istante - Necessità - Omessa notifica - Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240904-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - SPESE

Nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi al custode delle cose sequestrate, è l'opponente a dover procedere alla notifica del decreto di comparizione per l'udienza camerale di trattazione agli interessati, ma in caso di mancata citazione di questi ultimi il giudice non può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 259, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 265

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)