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Sez. 4, Sentenza n. 7614 del 23/06/1988 Ud. (dep. 24/05/1989) Rv. 181391 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - FINALITÀ DELLA NORMATIVA - TUTELA DEL LAVORATORE - RAVVISABILITÀ - DISATTENZIONE DEL LAVORATORE - COLPA ESCLUSIVA O CONCORRENTE - RAVVISABILITÀ - CONDIZIONI E LIMITI - ACCERTAMENTO - QUESTIONE DI FATTO - È TALE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181391-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - FINALITÀ DELLA NORMATIVA - TUTELA DEL LAVORATORE - RAVVISABILITÀ - DISATTENZIONE DEL LAVORATORE - COLPA ESCLUSIVA O CONCORRENTE - RAVVISABILITÀ - CONDIZIONI E LIMITI - ACCERTAMENTO - QUESTIONE DI FATTO - È TALE - FATTISPECIE.*

In tema di infortunistica sul lavoro, le norme per la prevenzione degli infortuni sono rivolte alla tutela della incolumità fisica del lavoratore, anche in considerazione delle conseguenze di eventuali errori nei quali egli possa incorrere nell'espletamento della sua opera onde, nei limiti della prevedibilità e, quindi, della prevenibilità, di simili errori non sussiste colpa concorrente dell'infortunato. È compito del giudice del merito quello di accertare la sussistenza degli estremi di una colpa del lavoratore che, per la adozione di modalità di lavoro che esulino del tutto dagli schemi prefissi, o per altri fatti eccezionali, si inserisca nel rapporto causale in modo da elidere o attenuare la colpa concorrente di chi era preposto al rispetto della normativa antinfortunistica. (fattispecie di infortunio sul lavoro in relazione al quale il giudice del merito aveva escluso l'ipotizzabilità di colpa concorrente del lavoratore, attese le modalità del fatto). (V mass n 152007).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)