Sez. 4, Sentenza n. 1107 del 20/10/1981 Ud. (dep. 06/02/1982) Rv. 152007 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - NELLE COSTRUZIONI - DATORI DI LAVORO - OBBLIGHI - INOSSERVANZA DELLE CAUTELE DA PARTE DEL LAVORATORE - RILEVANZA - CONDIZIONE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - NELLE COSTRUZIONI - DATORI DI LAVORO - OBBLIGHI - INOSSERVANZA DELLE CAUTELE DA PARTE DEL LAVORATORE - RILEVANZA - CONDIZIONE.*
Il datore di lavoro ha l'Obbligo di garantire al lavoratore la sicurezza sul posto di lavoro, adottando le misure antinfortunistiche imposte dalla legge e dalla comune prudenza; l'eventuale inosservanza di dette misure, da parte del lavoratore, può ritenersi causa esclusiva o concorrente dell'evento solo nel caso in cui, succedendo a quella del datore di lavoro, si inserisca quale fatto anormale, atipico, del tutto imprevedibile. (Conf mass n 149912; (Conf mass n 149739; (Conf mass n 145496; (Conf mass n 145047; (Conf mass n 138929; (Conf mass n 135584; (Conf mass n 133541).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)