diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 7855 del 04/04/1990 Ud. (dep. 31/05/1990) Rv. 184525 - 01

PENA - IN GENERE - APPLICAZIONE DI SANZIONI SOSTITUTIVE SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO - APPLICABILITÀ DELLA DISPOSIZIONE CHE REGOLANO IL PROCEDIMENTO ORDINARIO - ESCLUSIONE - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE DI INOSSERVANZA DI TALI DISPOSIZIONI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184525-01

PENA - IN GENERE - APPLICAZIONE DI SANZIONI SOSTITUTIVE SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO - APPLICABILITÀ DELLA DISPOSIZIONE CHE REGOLANO IL PROCEDIMENTO ORDINARIO - ESCLUSIONE - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE DI INOSSERVANZA DI TALI DISPOSIZIONI - ESCLUSIONE.*

In tema di applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dello imputato, al particolare procedimento previsto dagli artt. 77 e segg. legge 24 novembre 1981 n. 689, non sono applicabili le Disposizioni del codice di procedura stabilite per il procedimento ordinario che regolano l'applicazione della sanzione sostitutiva disposta ai sensi dell'art. 53 stessa legge, dopo un regolare giudizio di condanna. Ne consegue che non sono deducibili, quali vizi della sentenza ex art. 77 citato, l'inosservanza di Disposizioni che riguardano il procedimento ordinario o l'Obbligo della motivazione, che ricorre soltanto in caso di rigetto della richiesta, o la responsabilità dell'imputato o la misura della sanzione. (V mass n 162849; (Conf mass n 168770).*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)