Sez. 2, Sentenza n. 3603 del 27/09/1984 Ud. (dep. 19/04/1985) Rv. 168770 - 01
PENA - IN GENERE - APPLICAZIONE DI SANZIONI SOSTITUTIVE SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO - APPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL PROCEDIMENTO ORDINARIO - ESCLUSIONE - SENTENZA - MOTIVAZIONE - OBBLIGO LIMITATO AL RIGETTO DELLA RICHIESTA.*
PENA - IN GENERE - APPLICAZIONE DI SANZIONI SOSTITUTIVE SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO - APPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL PROCEDIMENTO ORDINARIO - ESCLUSIONE - SENTENZA - MOTIVAZIONE - OBBLIGO LIMITATO AL RIGETTO DELLA RICHIESTA.*
In tema di applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dello imputato, al particolare procedimento previsto dagli artt. 77 e segg. legge 24 novembre 1981, n. 689 non sono applicabili le Disposizioni del codice di procedura, stabilite per il procedimento ordinario, che regolano, invece, anche l'applicazione della sanzione sostitutiva, disposta ai sensi dell'art. 53 stessa legge, dopo un regolare giudizio di condanna. Sicché non sono deducibili, quali vizi della sentenza ex art. 77 citato, l'inosservanza di Disposizioni che riguardano il procedimento ordinario oppure l'Obbligo di motivazione, che ricorre soltanto in caso di rigetto della richiesta. (V mass n 162849).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)