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Sez. 3, Sentenza n. 12350 del 02/10/2013 Cc. (dep. 17/03/2014) Rv. 259890 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Reati di lottizzazione abusiva e di costruzione abusiva - Confisca dell'area e del fabbricato - Procedimento di esecuzione - Rilascio del permesso di costruire in sanatoria - Automatica caducazione del provvedimento di confisca - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259890-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

Il provvedimento di confisca delle aree impartito con la sentenza di condanna per i reati di lottizzazione abusiva e di costruzione abusiva su area illecitamente lottizzata non è automaticamente caducato per effetto del successivo rilascio di permesso a costruire in sanatoria, in quanto il giudice dell'esecuzione penale ha il dovere di controllare la legittimità di tale provvedimento e, in particolare, la sussistenza dei requisiti per il rilascio del titolo abilitativo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 8, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 n. 2 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 45, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 29, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 35 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)