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Sez. 1, Sentenza n. 2758 del 15/04/1997 Cc. (dep. 03/06/1997) Rv. 207777 - 01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONFLITTI - IN GENERE | Omessa notifica del decreto che dispone il giudizio - Nullità del provvedimento - Esclusione - Rimessione degli atti al GUP - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207777-01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONFLITTI - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui durante gli atti introduttivi venga accertato un difetto di notifica o il mancato rispetto dei termini di comparizione, non va ordinata la restituzione degli atti al GIP per un nuovo decreto di citazione, ma è sufficiente che venga notificato il precedente decreto con la specificazione della diversa data di udienza, o mediante annotazione a margine, o mediante allegazione dell'ordinanza dibattimentale. Ciò in quanto la omessa notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio non costituisce nullità del provvedimento, dato che i vizi riguardanti la notifica di tale atto non refluiscono affatto sulla sua validità. Consegue l'obbligo della rinnovazione della citazione, anche d'ufficio, da parte del giudice procedente. (Fattispecie in tema di conflitto negativo di competenza tra il Tribunale e il Giudice per l'udienza preliminare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)