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Sez. 1, Sentenza n. 4794 del 09/07/1999 Cc. (dep. 07/10/1999) Rv. 214286 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - IN GENERE | Termine di comparizione - Inosservanza - Nullità - Esclusione - Restituzione degli atti da parte del giudice del dibattimento al giudice dell'udienza preliminare per la rinnovazione dell'atto - Abnormità.
Stato
decisa il 1999-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214286-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - IN GENERE

La mancata osservanza del termine di comparizione non costituisce causa di nullità del decreto che dispone il giudizio. È conseguentemente da considerare abnorme il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento, constatata detta inosservanza, in luogo di provvedere esso stesso alla rinnovazione della citazione, ai sensi dell'art.143 disp. att. c.p.p., ordini la restituzione degli atti al giudice dell'udienza preliminare, così determinando una non prevista regressione del procedimento alla fase precedente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 1, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 143, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 143

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)