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Sez. 2, Sentenza n. 8485 del 18/11/1987 (Rv. 456015 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROPOSTA - MANCATA TRASMISSIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE CONCLUSO CON IL TERZO - ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA.*
Stato
decisa il 1987-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456015-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROPOSTA - MANCATA TRASMISSIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE CONCLUSO CON IL TERZO - ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA.*

In tema di prelazione agraria, prevista dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 (come sostituito dall'art. 8 della legge 14 agosto 1971 n. 817), la trasmissione del preliminare di compravendita assieme alla lettera raccomandata con la quale il proprietario deve comunicare al coltivatore la proposta di alienazione, è imposta nell'esclusivo interesse del coltivatore stesso, per consentirgli di meglio valutare, la convenienza o meno dell'Esercizio del diritto di prelazione; pertanto allorché il proprietario abbia comunicato al coltivatore, con lettera raccomandata, la proposta di alienazione, indicando il prezzo, ancorché senza trasmissione del contratto preliminare concluso con un terzo, l'accettazione del coltivatore, che abbia dichiarato di esercitare il diritto di prelazione, comporta la conclusione del contratto di vendita tra il proprietario concedente ed il coltivatore. (Conf 3854/82, mass n 421819).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)