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Sez. 3, Sentenza n. 3854 del 26/06/1982 (Rv. 421819 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - COMUNICAZIONE DELLA PROPOSTA DI ALIENAZIONE SENZA TRASMISSIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE CONCLUSO CON UN TERZO - DICHIARAZIONE DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL COLTIVATORE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1982-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421819-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - COMUNICAZIONE DELLA PROPOSTA DI ALIENAZIONE SENZA TRASMISSIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE CONCLUSO CON UN TERZO - DICHIARAZIONE DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL COLTIVATORE - EFFETTI.*

In tema di prelazione agraria, prevista dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 (come sostituto dall'art. 8 della legge 14 agosto 1971 n. 817), la trasmissione del preliminare di compravendita assieme alla lettera raccomandata con la quale il proprietario deve comunicare al coltivatore la proposta di alienazione è imposta nell'esclusivo interesse del coltivatore stesso, per consentirgli di meglio valutare, la convenienza o meno dell'Esercizio del diritto di prelazione. Pertanto, allorché il proprietario abbia comunicato al coltivatore, con lettera raccomandata, la proposta di alienazione, indicando il prezzo, senza trasmissione del contratto preliminare concluso con un terzo, ed il coltivatore, nel termine di tre mesi dal ricevimento della proposta, abbia dichiarato di esercitare il diritto di prelazione, il contratto di vendita è concluso tra il proprietario concedente ed il coltivatore, sulla base della proposta accettata. (V 3/82, mass n 417677; (V 2461/81, mass n 413239; (V 1060/79, mass n 397259).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)