Sez. 1, Sentenza n. 308 del 03/02/1967 (Rv. 326136 - 01)
TITOLI DI CREDITO - TITOLI - NOMINATIVI - PROVA DEL NEGOZIO DI TRASFERIMENTO - MEDIANTE GIURAMENTO DECISORIO - AMMISSIBILITA.*
TITOLI DI CREDITO - TITOLI - NOMINATIVI - PROVA DEL NEGOZIO DI TRASFERIMENTO - MEDIANTE GIURAMENTO DECISORIO - AMMISSIBILITA.*
L'art. 2022, primo comma, cod.civ., a norma del quale il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e sul registro dell'emittente o con il rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare, riguarda non la Costituzione, ma l'esecuzione del trasferimento del titolo stesso, e pertanto il giuramento decisorio sopra il negozio di trasferimento del titolo nominativo non incontra il divieto di ammissibilita comminato dall'art. 2739 per i contratti per la validita dei quali e richiesta la Forma scritta -ad substantiam-.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2739, Cod. Civ. art. 2022
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)