Sez. L, Sentenza n. 4308 del 24/03/2001 (Rv. 545155 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO SCRITTO - "AD SUBSTANTIAM" | Giuramento - Divieto - Limiti - Operatività tra le parti - Deferimento da parte di un terzo - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO SCRITTO - "AD SUBSTANTIAM"
Il divieto di deferire giuramento sopra un contratto per la validità del quale sia richiesta la forma scritta, poiché mira ad evitare che il contraente possa per tal via superare la nullità derivante dall'inosservanza della forma prescritta ad substantiam, opera solo tra le parti del contratto e non anche nei confronti del terzo che invochi il contratto inter alios semplicemente come fatto storico (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito resa sulla base dell'esito negativo del giuramento deferito, nell'ambito di una controversia per il riconoscimento di mansioni superiori, dal lavoratore nei confronti dell'istituto di credito datore di lavoro, avente ad oggetto la stipulazione da parte del primo di contratti di mutuo con enti pubblici).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2739
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)