diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6157 del 24/11/1979 (Rv. 402867 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - RESIDENZA DICHIARATA O DOMICILIO ELETTO NELL'ATTO DI NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - RILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1979-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402867-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - RESIDENZA DICHIARATA O DOMICILIO ELETTO NELL'ATTO DI NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - RILEVANZA - FATTISPECIE.*

A norma dell'art 330 cod proc civ quando nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto il domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunziata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato.Infatti, sia alla dichiarazione di residenza che alla elezione di domicilio la legge attribuisce il valore di Determinazione del luogo di notificazione dell'impugnazione, in quanto esse provengono entrambe dalla parte che le ha effettuate, pur essendo contenute in un atto dell'ufficiale giudiziario, il quale si limita ad attestare di averle ricevute. (nella specie, la suprema Corte, in base al principio di cui in massima, ha ritenuto che la Corte del merito aveva correttamente considerato valida la notifica dell'atto di appello eseguita presso lo studio dell'avvocato, ove risultava che la parte aveva eletto domicilio, in base alla relata di notificazione della sentenza di primo grado).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)