Sez. 5, Sentenza n. 14338 del 07/10/2002 (Rv. 557794 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) | Processo tributario - Appello - Luogo di notificazione - Presso il domicilio del procuratore eletto dalla controparte in primo grado - Ritualità - Relata di notifica della sentenza di primo grado - Indicazione ad opera dell'ufficiale giudiziario del luogo di residenza dei soggetti istanti - Irrilevanza - Dichiarazione di residenza ex art. 330 cod. proc. civ. - Configurabilità - Esclusione - Chiara riconducibilità ad un'espressione di volontà della parte richiedente la notifica - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA)
Nel processo tributario, alla stregua degli artt. 17 e 49 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la notificazione dell'atto di appello è validamente eseguita nel domicilio del procuratore eletto dalla parte appellata in primo grado, ancorché nella relata di notifica della sentenza di primo grado l'ufficiale giudiziario abbia indicato il luogo di residenza della parte ad istanza della quale ha provveduto all'atto. Una siffatta indicazione, in difetto di elementi tali da ritenerla riconducibile alla volontà dei soggetti notificanti, non è infatti configurabile come una dichiarazione di residenza ai sensi dell'art. 330, primo comma, la quale, in quanto atto di parte, deve risultare chiaramente proveniente dalla parte stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)