Sez. 1, Sentenza n. 10141 del 12/07/2002 (Rv. 555676 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - TRASCRIZIONE - TARDIVA | Disposizione dell'art. 8 dell'Accordo del febbraio 1984 - Portata - Matrimoni contratti prima dell'entrata in vigore ma non trascritti - Applicabilità.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - TRASCRIZIONE - TARDIVA
In tema di matrimonio concordatario per il quale non è stata richiesta la trascrizione entro i cinque giorni dalla sua celebrazione, l'art. 8 dell'Accordo del 18 febbraio 1984 (che introduce una normativa nuova rispetto a quella dell'art. 14 della legge n. 847 del 1929), nel richiedere per la trascrivibilità l'esistenza della volontà attuale, espressa o almeno tacita, di entrambi i coniugi a che sia dato corso alla trascrizione, si applica anche ai matrimoni contratti prima della entrata in vigore della disposizione stessa, ma trascritti non ancora.
Riferimenti normativi: Legge 27/05/1929 num. 847 art. 14, Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)