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Sez. 1, Sentenza n. 1112 del 06/02/1997 (Rv. 502234 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - TRASCRIZIONE - TARDIVA | Istanza di trascrizione - Requisito della "conoscenza" e della "non opposizione" alla medesima da parte dell'altro coniuge - Sussistenza - Necessità - Portata - Dichiarazione di consentire la trascrizione, resa in occasione della celebrazione di matrimonio - Inidoneità.
Stato
decisa il 1997-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502234-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - TRASCRIZIONE - TARDIVA

In presenza della volontà di uno dei coniugi di ottenere la trascrizione di un matrimonio concordatario non trascritto entro il quinto giorno dalla sua celebrazione, il requisito della "conoscenza" della relativa istanza e della "non opposizione" alla medesima da parte dell'altro coniuge imposto dall'art. 8, n. 1, dell'accordo di revisione del Concordato con la S. Sede, ratificato con legge n. 121 del 1985 ed applicabile alle richieste successive alla sua entrata in vigore, ancorché afferenti a matrimoni anteriormente contratti postula lo specifico riferimento all'istanza stessa di siffatta forma di adesione, onde non può ritenersi integrato dalla dichiarazione, resa dagli sposi in occasione della celebrazione stessa, di consentire la trascrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 82, Tratt. Internaz. 18/02/1984 num. 8, Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)