Sez. 2 - , Sentenza n. 5013 del 02/03/2018 (Rv. 647262 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - PATROCINIO - DAVANTI AL CONCILIATORE - IN GENERE | Procedimento davanti al giudice di pace - Possibilità per la parte di difendersi personalmente - Necessità di un apposito provvedimento formale di ammissione – Esclusione – Mancanza dei presupposti – Conseguenze - Nullità relativa.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - PATROCINIO - DAVANTI AL CONCILIATORE - IN GENERE
Il provvedimento col quale il giudice di pace autorizza la parte a stare in giudizio di persona, ex art. 82, comma 2, c.p.c., non esige il rigore formale della espressa scrittura, potendo risultare implicitamente dai verbali di causa e desumersi, in particolare, dalla circostanza che il giudice abbia provveduto su di una determinata istanza senza rilevarne l'avvenuta proposizione ad opera della parte personalmente; la violazione della menzionata disposizione, che si realizza allorchè la parte stia in giudizio senza che ne ricorrano i presupposti, genera una nullità relativa, non rilevabile d'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)