Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3874 del 12/03/2012 (Rv. 621400 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - PATROCINIO - DAVANTI AL CONCILIATORE - IN GENERE | Procedimento davanti al giudice di pace - Autorizzazione a stare in giudizio di persona - Decreto ex art. 82, secondo comma, cod. proc. civ. - Anteriorità al giudizio e forma espressa - Necessità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - PATROCINIO - DAVANTI AL CONCILIATORE - IN GENERE
Il provvedimento col quale il giudice di pace autorizza la parte a stare in giudizio di persona ex art. 82, secondo comma, cod. proc. civ. non deve necessariamente precedere l'instaurazione del giudizio, né manifestarsi in forma espressa, in quanto anche l'autorizzazione sopravvenuta durante il processo e resa implicitamente "per facta concludentia" garantisce l'effettività della difesa e la regolarità del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)