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Sez. L, Sentenza n. 16190 del 18/08/2004 (Rv. 576532 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Deduzione della erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti o delle conclusioni del c.t.u. - Specificità - Requisiti.
Stato
decisa il 2004-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576532-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ

Qualora l'atto d'appello denunci l'erronea valutazione da parte del giudice di primo grado degli elementi probatori acquisiti o delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è sufficiente, al fine dell'ammissibilità dell'appello, l'enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie, per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo richiesto, come nella diversa ipotesi del ricorso per cassazione, che l'impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata ovvero l'espressa indicazione delle questioni decisive non esaminate o non correttamente esaminate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)